Deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali

Agevolazioni fiscali previste, si distinguono a seconda di chi le ha effettuate – persona fisica impresa – ed in base alla natura della donazione che può riguardare denaro, beni o costi di personale per servizi.

I contribuenti (sia persone fisiche che enti) soggetti all’imposta sul reddito, che intendono effettuare donazioni all’AGBE, potranno scegliere alternativamente quale tra le due agevolazioni – deducibilità o detraibilità – risulta più confacente nell’ambito della propria categoria (persone fisiche od imprese).

In ogni caso la condizione necessaria, per accedere all’agevolazione, è che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante assegni bancari e circolari; in caso si utilizzi carta di credito o prepagate è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.

Agevolazioni sulle erogazioni liberali fatte da PERSONE FISICHE

In questa categoria rientrano le persone fisiche, gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi e i soci delle società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e società di fatto ad esse equiparate dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 5 del T.U.I.R.).

Essi possono optare alternativamente tra:

  1. la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005). Nel calcolo del reddito complessivo dichiarato sono compresi anche i redditi da fabbricati assoggettati a cedolare secca.
  2. la detrazione dall’Irpef del 30% calcolata sul limite massimo di 30.000 euro in alternativa una deduzione nel minimo del 20% del reddito complessivo dichiarato.